Decreto dirigente
unità organizzativa 24 marzo 2005, n. 4614
Calendario per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale/IPPC
relativamente agli impianti esistenti esercitanti le attività industriali
previste dall'allegato 1 del d.l.gs. 372/99 ad esclusione delle attività
di cui al punto 6.6
IL DIRIGENTE DELLO SPORTELLO
IPPC
Richiamati: - la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996
sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento così come modi
ficata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE; - il d.lgs. 4 agosto
1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento» (Integrated Pollution
Prevention and Control - I.P.P.C.); - la legge 31 ottobre 2003, n. 306
«Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003» e, in
particolare, l’articolo 22 che dispone la delega al Governo ad emanare,
nel termine ivi stabilito, un d.lgs. per l’integrale attuazione, mediante
modifiche al d.lgs. 372/99, della direttiva 96/61/CE, con specifico
riferimento ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente
modificati;
Visto in particolare l’articolo 4, comma 3, del
richiamato d.lgs. 372/99, ai sensi del quale l’Autorità competente che
provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale stabilisce
il calendario delle scadenze per la presentazione delle relative
domande;
Visto il decreto 4 luglio 2002, n. 12670, a firma del
Dirigente Organizzazione e Personale della Direzione Generale Affari
Generali e Personale, ora D.G. Risorse e Bilancio, che: - dà atto, in
applicazione dell’articolo 2, comma 1, punto 8), del richiamato d.lgs.
372/99, che la Regione Lombardia è l’Autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti
esistenti e a quelli nuovi o sostanzialmente modificati; - individua la
Direzione Generale Qualità dell’Ambiente quale referente per il rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale; - dispone l’attivazione,
presso la stessa Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, dello
«Sportello I.P.P.C.», destinatario di ogni documentazione connessa
all’istanza di autorizzazione integrata ambientale, ai fini, tra l’altro,
della ripartizione della stessa tra le Direzioni Generali Qualità
dell’Ambiente, Servizi di Pubblica Utilità ed Agricoltura, responsabili
del procedimento autorizzatorio in relazione alla tipologia delle singole
attività specificate nell’Allegato 1 al d.lgs. 372/99 e riportate, per le
finalità della suddetta ripartizione, nell’Allegato A al medesimo decreto
4 luglio 2002, n. 12670;
Vista la d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18623 con
cui si è deliberato, tra l’altro, di approvare il calendario delle
scadenze per la presentazione, da parte dei gestori degli impianti
esistenti, delle domande finalizzate al rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale, secondo quanto stabilito nell’Allegato;
Vista
inoltre la d.g.r. 16 dicembre 2004 n. 19902 con cui il calendario fissato
con d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18623 è stato traslato di tre mesi,
comportando il differimento delle date a partire dall’1 febbraio 2005 e,
per le sole aziende del settore agricolo soggette ad autorizzazione
integrata ambientale (allevamenti di bestiame), a partire dall’1 maggio
2005;
Rilevato che la d.g.r. 19902 citata ha stabilito che il
dirigente dello Sportello può disporre con successivi
provvedimenti eventuali modifiche del calendario;
Constatata la
necessità di procedere a modifiche del calendario già fissato per gli
impianti esistenti, atteso che i Ministri competenti non hanno ancora
emanato le linee guida previste dal d.lgs. 372/99 art. 3 comma 2 per
l’applicazione delle BAT (migliori tecniche disponibili) e che peraltro,
pur essendo già stato formalmente approvato dal Consiglio dei Ministri il
nuovo decreto di recepimento integrale della direttiva 96/61/CE che
posticipa i termini per il rilascio dell’autorizzazione al 30 ottobre
2007, lo stesso non è ancora stato pubblicato per ritardi imputabili alla
Gazzetta Ufficiale;
Rilevata comunque la necessità di dilatare il
calendario secondo esigenze istruttorie vincolate ai tempi necessari
fissati dalla citata direttiva europea per l’adeguamento degli
impianti;
Dato atto che il nuovo calendario predisposto si
riferisce alle categorie di attività industriali previste dall’allegato 1
del d.lgs. 372/99 ad esclusione delle attività previste al punto 6.6.
(Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini sottoposti ad
autorizzazione integrata ambientale), dal momento il calendario per queste
ultime attività sarà predisposto con separato atto;
Dato atto che
il medesimo calendario si riferisce agli impianti esistenti così come
definiti dal d.lgs. 372/99 art. 2 punto 4.
Tutto ciò
premesso,
Decreta
1) di sostituire il calendario per la
presentazione alla Regione Lombardia/Sportello I.P.P.C. delle domande di
autorizzazione integrata ambientale relativamente agli impianti esistenti
esercitanti le attività industriali previste dall’allegato 1 del d.lgs.
372/99 ad esclusione delle attività di cui al punto 6.6. (Impianti per
l’allevamento intensivo di pollame o di suini sottoposti ad autorizzazione
integrata ambientale), già fissato con d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18623 e
differito con d.g.r. 16 dicembre 2004 n. 19902, con il calendario
contenuto nell’allegato al presente provvedimento, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale; 2) di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
SPORTELLO IPPC
Ai sensi dell’art. 3 della legge
n. 241/90, contro il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60
giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
richiamata data di comunicazione.
Allegato 1 - Calendario delle
scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti
esistenti (articolo 4 del d.lgs.372/99)
SETTORI/ATTIVITA' |
Data presentazione istanza AIA (*) |
Attività energetiche. Allegato I, punto
1 |
1.1 - Impianti di combustione con una potenza
termica di combustione di oltre 50 MW ed inferiore a 300
MW |
Dal 01.05.05 al 30.06.05 |
1.2 - Raffinerie di petrolio, relativamente alle
imprese che producono soltanto lubrificanti dal
petrolio greggio, o raffinerie di gas |
Dal 01.05.05 al 30.06.05 |
1.3 - Cokerie |
Dal 01.05.05 al 30.06.05 |
1.4 - Impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone (con meno di 500 t/giorno di carbone o di scisti
bituminosi) |
Dal 01.05.05 al 30.06.05 |
Produzione e trasformazione dei metalli.
Allegato I, punto 2 |
2.1 - Impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metallici compresi i minerali solforati |
Dal 01.02.05 al 30.04.05 |
2.2 - Impianti di produzione di ghisa o acciaio
(fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata
continua di capacità superiore a 2.5 t/h |
Dal 01.02.05 al 30.04.05 |
2.3 a - Impianti destinati alla trasformazione di
metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità
superiore a 20 t/h di acciaio grezzo; |
Dal 15.02.05 al 31.05.05 |
2.3 b - Impianti destinati alla trasformazione di
metalli ferrosi mediante forgiatura con magli la cui energia
di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorché la potenza
calorica è superiore a 20 MW |
Dal 15.02.05 al 31.05.05 |
2.3 c - Impianti destinati alla trasformazione di
metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di
metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t/h di
acciaio grezzo |
Dal 15.02.05 al 31.05.05 |
2.4 - Fonderie di metalli ferrosi con capacità di
produzione superiore a 20 t/gg |
Dal 01.03.05 al 30.06.05 |
2.5 a - Impianti destinati a ricavare metalli grezzi
non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime
secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
elettrolitici |
Dal 01.02.05 al 30.04.05 |
2.5 b - Impianti di fusione e lega di metalli non
ferrosi, compresi i prodotti di recupero
(affinazione, formatura in fonderia) con capacità di fusione
superiore a 4 t/gg per il piombo e il cadmio o 20 t/gg per
tutti gli altri metalli |
Dal 01.03.05 al 30.06.05 |
2.6 - Impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o
chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate
abbiano un volume superiore a 30 mc |
Dal 01.03.05 al 31.08.05 |
Industria dei prodotti minerali. Allegato
I, punto 3 |
3.1 - Impianti destinati alla produzione di clinker
(cemento) in forni rotativi la cui capacità di
produzione supera 500 t/gg oppure di calce viva in
forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/gg, o
in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre
50 t/gg |
Dal 01.05.05 al 30.06.05 |
3.2 - Impianti destinati alla produzione di amianto
e alla fabbricazione di prodotti dell’amianto |
Dal 01.05.05 al 30.06.05 |
3.3 - Impianti per la fabbricazione del vetro
compresi quelli destinati alla produzione di fibre di
vetro con capacità di fusione di oltre 20 t/gg |
Dal 01.05.05 al 30.06.05 |
3.4 - Impianti per la fusione di sostanze minerali
compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali,
con capacità di fusione di oltre 20 t/gg |
Dal 01.05.05 al 30.06.05 |
3.5 - Impianti per la fabbricazione di prodotti
ceramici mediante cottura, in particolare tegole,
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con
una capacità di produzione di oltre 75 t/gg e/o con una capacità
di forno superiore a 4 mc e con una densità di colata per forno
superiore a 300 Kg/mc |
Dal 01.05.05 al 30.06.05 |
Industria chimica. Allegato I, punto 4
(escluse quelle indicate al p.to 4, Allegato V del Nuovo
372) |
4.1 a - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come idrocarburi semplici
(lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) con
capacità produttiva complessiva annua inferiore a 200 Gg/anno |
Dal 01.01.06 al 31.01.06 |
4.1 b - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come
idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi,
chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi,
resine, epossidi) con capacità produttiva complessiva annua
inferiore a 200 Gg/anno |
Dal 01.01.06 al 31.01.06 |
4.1 c - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come
idrocarburi solforati) con capacità produttiva complessiva
annua inferiore a 100 Gg/anno |
Dal 01.01.06 al 31.01.06 |
4.1 d - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come idrocarburi azotati,
segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici,
nitrili, cianati, isocianati) con capacità produttiva complessiva
annua inferiore a 100 Gg/anno |
Dal 01.01.06 al 31.01.06 |
4.1 e - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come
idrocarburi fosforosi) con capacità produttiva complessiva
annua inferiore a 100 Gg/anno |
Dal 01.01.06 al 31.01.06 |
4.1 f - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come idrocarburi
alogenati) con capacità produttiva complessiva annua inferiore
a 100 Gg/anno |
Dal 01.01.06 al 31.01.06 |
4.1 g - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come
composti organometallici) con capacità produttiva
complessiva annua inferiore a 100 Gg/anno |
Dal 01.01.06 al 31.01.06 |
4.1 h - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come materie plastiche di
base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)) con
capacità produttiva complessiva annua inferiore a 100 Gg/anno |
Dal 01.02.06 al 28.02.06 |
4.1 i - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come gomme sintetiche) con
capacità produttiva complessiva annua inferiore a 100 Gg/anno |
Dal 01.02.06 al 28.02.06 |
4.1 j - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come sostanze coloranti e
pigmenti |
Dal 01.03.06 al 31.03.06 |
4.1 k - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come tensioattivi e agenti
di superficie |
Dal 01.03.06 al 31.03.06 |
4.2 a - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici inorganici di base, quali gas
(quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro
o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo,
ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di
carbonile) con capacità produttiva complessiva annua inferiore a
100 Gg/anno |
Dal 01.07.05 al 31.08.05 |
4.2 b - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici inorganici di base, quali acidi (quali acido
cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido
cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati) con
capacità produttiva complessiva annua inferiore a 100 Gg/anno |
Dal 01.07.05 al 31.08.05 |
4.2 c - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici inorganici di base, quali basi
(quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio,
idrossido di sodio) con capacità produttiva complessiva annua
inferiore a 100 Gg/anno |
Dal 01.07.05 al 31.08.05 |
4.2 d - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici inorganici di base, quali sali,
quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di
potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento |
Dal 01.07.05 al 31.08.05 |
4.2 e - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici inorganici di base, quali metalloidi, ossidi
metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio,
silicio, carburo di silicio |
Dal 01.07.05 al 31.08.05 |
4.3 - Impianti chimici per la fabbricazione di
fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio
(fertilizzanti semplici o composti) con capacità
produttiva complessiva annua inferiore a 300 Gg/anno |
Dal 01.11.05 al 15.12.05 |
4.4 - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti di base fitosanitari e di biocidi |
Dal 01.11.05 al 15.12.05 |
4.5 - Impianti che utilizzano un procedimento chimico
o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di
base |
Dal 01.09.05 al 31.10.05 |
4.6 - Impianti chimici per la fabbricazione di
esplosivi |
Dal 01.11.05 al 15.12.05 |
Gestione dei rifiuti. Allegato I, punto
5 |
5.1 - Impianti per l’eliminazione o il ricupero di
rifiuti pericolosi della lista di cui all’art. 1,
paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE quali definiti
negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9)
della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE del
Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli
oli usati, con capacità oltre 10 t/gg |
Dal 01.04.06 al 30.04.06 |
5.2 - Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani
quali definiti nella direttiva n. 89/369/CEE del
Consiglio, del 8 giugno 1989, concernente la
prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dai nuovi
impianti d’incenerimento di rifiuti urbani, e nella direttiva n.
89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la
riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti
d’incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità
superiore a 3 t/h |
Dal 01.06.06 al 30.06.06 |
5.3 - Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non
pericolosi quali definiti nell’allegato II A della
direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità
superiore a 50 t/gg |
Dal 01.05.06 al 31.05.06 |
5.4 - Discariche che ricevono più di 10 t/gg o con
una capacità totale di oltre 25000 t, ad esclusione delle
discariche per i rifiuti inerti |
Dal 01.07.06 al 31.07.06 |
Altre attività. Allegato I, punto 6 |
6.1 a - Impianti industriali destinati alla
fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o
da altre materie prime fibrose |
Dal 01.03.06 al 31.05.06 |
6.1 b - Impianti industriali destinati alla
fabbricazione di carta e cartoni con capacità superiore a 20
t/gg |
Dal 01.03.06 al 31.05.06 |
6.2 - Impianti per il pretrattamento (operazioni di
lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di
fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10
t/gg |
Dal 01.03.06 al 31.05.06 |
6.3 - Impianti per la concia delle pelli qualora la
capacità di trattamento superi le 12 t/gg di
prodotto finito |
Dal 01.03.06 al 31.05.06 |
6.4 a - Macelli aventi una capacità di produzione
di carcasse di oltre 50 t/gg |
Dal 01.09.05 al 30.09.05 |
6.4 b - Trattamento e trasformazione destinati alla
fabbricazione di prodotti alimentari a partire: - da materie
prime animali (diverse dal latte) con capacità di produzione di
prodotti finiti di oltre 75 t/gg - da materie prime vegetali
con capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/gg
(valore medio su base trimestrale) |
Dal 01.10.05 al 31.10.05 |
6.4 c - Trattamento e trasformazione del latte con
un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t/gg (valore
medio su base annua) |
Dal 01.11.5 al 30.11.05 |
6.5 - Impianti per l’eliminazione o il recupero di
carcasse e di residui animali con capacità di trattamento di
oltre 10 t/gg |
Dal 01.07.05 al 31.08.05 |
6.7 - Impianti per il trattamento di superficie di
materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in
particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare,
impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare,
con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 Kg/h o
a 200 t/anno |
Dal 01.02.06 al 31.05.06 |
6.8 - Impianti per la fabbricazione di carbonio
(carbone duro) o grafite per uso elettrico
mediante combustione o grafitizzazione |
Dal 01.02.06 al 31.05.06 |
___________
(*) Si raccomanda l’invio delle domande entro il
termine indicato per ciascun settore/attività, al fine di agevolare lo
svolgimento dell’attività istruttoria per settori
organici. __________
|