Decreto dirigente unità organizzativa 24 marzo 2005, n. 4614

Calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale/IPPC relativamente agli impianti esistenti esercitanti le attività industriali previste dall'allegato 1 del d.l.gs. 372/99 ad esclusione delle attività di cui al punto 6.6


IL DIRIGENTE DELLO SPORTELLO IPPC

Richiamati:
- la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento così come modi ficata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento» (Integrated Pollution Prevention and Control - I.P.P.C.);
- la legge 31 ottobre 2003, n. 306 «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003» e, in particolare, l’articolo 22 che dispone la delega al Governo ad emanare, nel termine ivi stabilito, un d.lgs. per l’integrale attuazione, mediante modifiche al d.lgs. 372/99, della direttiva 96/61/CE, con specifico riferimento ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati;

Visto in particolare l’articolo 4, comma 3, del richiamato d.lgs. 372/99, ai sensi del quale l’Autorità competente che provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle relative domande;

Visto il decreto 4 luglio 2002, n. 12670, a firma del Dirigente Organizzazione e Personale della Direzione Generale Affari Generali e Personale, ora D.G. Risorse e Bilancio, che:
- dà atto, in applicazione dell’articolo 2, comma 1, punto 8), del richiamato d.lgs. 372/99, che la Regione Lombardia è l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti esistenti e a quelli nuovi o sostanzialmente modificati;
- individua la Direzione Generale Qualità dell’Ambiente quale referente per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
- dispone l’attivazione, presso la stessa Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, dello «Sportello I.P.P.C.», destinatario di ogni documentazione connessa all’istanza di autorizzazione integrata ambientale, ai fini, tra l’altro, della ripartizione della stessa tra le Direzioni Generali Qualità dell’Ambiente, Servizi di Pubblica Utilità ed Agricoltura, responsabili del procedimento autorizzatorio in relazione alla tipologia delle singole attività specificate nell’Allegato 1 al d.lgs. 372/99 e riportate, per le finalità della suddetta ripartizione, nell’Allegato A al medesimo decreto 4 luglio 2002, n. 12670;

Vista la d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18623 con cui si è deliberato, tra l’altro, di approvare il calendario delle scadenze per la presentazione, da parte dei gestori degli impianti esistenti, delle domande finalizzate al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, secondo quanto stabilito nell’Allegato;

Vista inoltre la d.g.r. 16 dicembre 2004 n. 19902 con cui il calendario fissato con d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18623 è stato traslato di tre mesi, comportando il differimento delle date a partire dall’1 febbraio 2005 e, per le sole aziende del settore agricolo soggette ad autorizzazione integrata ambientale (allevamenti di bestiame), a partire dall’1 maggio 2005;

Rilevato che la d.g.r. 19902 citata ha stabilito che il dirigente dello Sportello può disporre con successivi provvedimenti
eventuali modifiche del calendario;

Constatata la necessità di procedere a modifiche del calendario già fissato per gli impianti esistenti, atteso che i Ministri competenti non hanno ancora emanato le linee guida previste dal d.lgs. 372/99 art. 3 comma 2 per l’applicazione delle BAT (migliori tecniche disponibili) e che peraltro, pur essendo già stato formalmente approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto di recepimento integrale della direttiva 96/61/CE che posticipa i termini per il rilascio dell’autorizzazione al 30 ottobre 2007, lo stesso non è ancora stato pubblicato per ritardi imputabili alla Gazzetta Ufficiale;

Rilevata comunque la necessità di dilatare il calendario secondo esigenze istruttorie vincolate ai tempi necessari fissati dalla citata direttiva europea per l’adeguamento degli impianti;

Dato atto che il nuovo calendario predisposto si riferisce alle categorie di attività industriali previste dall’allegato 1 del d.lgs. 372/99 ad esclusione delle attività previste al punto 6.6. (Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale), dal momento il calendario per queste ultime attività sarà predisposto con separato atto;

Dato atto che il medesimo calendario si riferisce agli impianti esistenti così come definiti dal d.lgs. 372/99 art. 2 punto 4.

Tutto ciò premesso,

Decreta

1) di sostituire il calendario per la presentazione alla Regione Lombardia/Sportello I.P.P.C. delle domande di autorizzazione integrata ambientale relativamente agli impianti esistenti esercitanti le attività industriali previste dall’allegato 1 del d.lgs. 372/99 ad esclusione delle attività di cui al punto 6.6. (Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale), già fissato con d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18623 e differito con d.g.r. 16 dicembre 2004 n. 19902, con il calendario contenuto nell’allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

SPORTELLO IPPC

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Allegato 1 - Calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti esistenti (articolo 4 del d.lgs.372/99)

 
SETTORI/ATTIVITA' Data presentazione
istanza AIA (*)
Attività energetiche. Allegato I, punto 1
1.1 - Impianti di combustione con una potenza
termica di combustione di oltre 50 MW ed inferiore
a 300 MW
Dal 01.05.05 al 30.06.05
1.2 - Raffinerie di petrolio, relativamente alle imprese
che producono soltanto lubrificanti dal petrolio
greggio, o raffinerie di gas
Dal 01.05.05 al 30.06.05
1.3 - Cokerie Dal 01.05.05 al 30.06.05
1.4 - Impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone (con meno di 500 t/giorno di carbone o
di scisti bituminosi)
Dal 01.05.05 al 30.06.05
Produzione e trasformazione dei metalli. Allegato I, punto 2
2.1 - Impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metallici compresi i minerali solforati
Dal 01.02.05 al 30.04.05
2.2 - Impianti di produzione di ghisa o acciaio
(fusione primaria o secondaria), compresa la relativa
colata continua di capacità superiore a 2.5 t/h
Dal 01.02.05 al 30.04.05
2.3 a - Impianti destinati alla trasformazione di
metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con
capacità superiore a 20 t/h di acciaio grezzo;
Dal 15.02.05 al 31.05.05
2.3 b - Impianti destinati alla trasformazione di
metalli ferrosi mediante forgiatura con magli la cui
energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio
e allorché la potenza calorica è superiore a 20
MW
Dal 15.02.05 al 31.05.05
2.3 c - Impianti destinati alla trasformazione di
metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi
di metallo fuso con una capacità di trattamento
superiore a 2 t/h di acciaio grezzo
Dal 15.02.05 al 31.05.05
2.4 - Fonderie di metalli ferrosi con capacità di
produzione superiore a 20 t/gg
Dal 01.03.05 al 30.06.05
2.5 a - Impianti destinati a ricavare metalli grezzi
non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie
prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici,
chimici o elettrolitici
Dal 01.02.05 al 30.04.05
2.5 b - Impianti di fusione e lega di metalli non
ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione,
formatura in fonderia) con capacità di fusione superiore
a 4 t/gg per il piombo e il cadmio o 20 t/gg
per tutti gli altri metalli
Dal 01.03.05 al 30.06.05
2.6 - Impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
o chimici qualora le vasche destinate al
trattamento utilizzate abbiano un volume superiore
a 30 mc
Dal 01.03.05 al 31.08.05
Industria dei prodotti minerali. Allegato I, punto 3
3.1 - Impianti destinati alla produzione di clinker
(cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione
supera 500 t/gg oppure di calce viva in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 50
t/gg, o in altri tipi di forni aventi una capacità di
produzione di oltre 50 t/gg
Dal 01.05.05 al 30.06.05
3.2 - Impianti destinati alla produzione di amianto
e alla fabbricazione di prodotti dell’amianto
Dal 01.05.05 al 30.06.05
3.3 - Impianti per la fabbricazione del vetro compresi
quelli destinati alla produzione di fibre di vetro
con capacità di fusione di oltre 20 t/gg
Dal 01.05.05 al 30.06.05
3.4 - Impianti per la fusione di sostanze minerali
compresi quelli destinati alla produzione di fibre
minerali, con capacità di fusione di oltre 20 t/gg
Dal 01.05.05 al 30.06.05
3.5 - Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici
mediante cottura, in particolare tegole, mattoni,
mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane,
con una capacità di produzione di oltre 75 t/gg e/o
con una capacità di forno superiore a 4 mc e con
una densità di colata per forno superiore a 300
Kg/mc
Dal 01.05.05 al 30.06.05
Industria chimica. Allegato I, punto 4 (escluse quelle indicate al p.to 4,
Allegato V del Nuovo 372)
4.1 a - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come idrocarburi
semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici
o aromatici) con capacità produttiva complessiva
annua inferiore a 200 Gg/anno
Dal 01.01.06 al 31.01.06
4.1 b - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come idrocarburi
ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni,
acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine,
epossidi) con capacità produttiva complessiva
annua inferiore a 200 Gg/anno
Dal 01.01.06 al 31.01.06
4.1 c - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come idrocarburi
solforati) con capacità produttiva complessiva annua
inferiore a 100 Gg/anno
Dal 01.01.06 al 31.01.06
4.1 d - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come idrocarburi
azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi,
nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati) con
capacità produttiva complessiva annua inferiore a
100 Gg/anno
Dal 01.01.06 al 31.01.06
4.1 e - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come idrocarburi
fosforosi) con capacità produttiva complessiva annua
inferiore a 100 Gg/anno
Dal 01.01.06 al 31.01.06
4.1 f - Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
chimici organici di base, come idrocarburi alogenati)
con capacità produttiva complessiva annua
inferiore a 100 Gg/anno
Dal 01.01.06 al 31.01.06
4.1 g - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come composti
organometallici) con capacità produttiva complessiva
annua inferiore a 100 Gg/anno
Dal 01.01.06 al 31.01.06
4.1 h - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come materie plastiche
di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a
base di cellulosa)) con capacità produttiva complessiva
annua inferiore a 100 Gg/anno
Dal 01.02.06 al 28.02.06
4.1 i - Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
chimici organici di base, come gomme sintetiche)
con capacità produttiva complessiva annua
inferiore a 100 Gg/anno
Dal 01.02.06 al 28.02.06
4.1 j - Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
chimici organici di base, come sostanze coloranti
e pigmenti
Dal 01.03.06 al 31.03.06
4.1 k - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base, come tensioattivi
e agenti di superficie
Dal 01.03.06 al 31.03.06
4.2 a - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici inorganici di base, quali gas (quali
ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o
fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti
di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo,
bicloruro di carbonile) con capacità produttiva
complessiva annua inferiore a 100 Gg/anno
Dal 01.07.05 al 31.08.05
4.2 b - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici inorganici di base, quali acidi (quali
acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido
nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum
e acidi solforati) con capacità produttiva complessiva
annua inferiore a 100 Gg/anno
Dal 01.07.05 al 31.08.05
4.2 c - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici inorganici di base, quali basi (quali
idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido
di sodio) con capacità produttiva complessiva
annua inferiore a 100 Gg/anno
Dal 01.07.05 al 31.08.05
4.2 d - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici inorganici di base, quali sali, quali
cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato
di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato
d’argento
Dal 01.07.05 al 31.08.05
4.2 e - Impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici inorganici di base, quali metalloidi,
ossidi metallici o altri composti inorganici, quali
carburo di calcio, silicio, carburo di silicio
Dal 01.07.05 al 31.08.05
4.3 - Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti
a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti
semplici o composti) con capacità produttiva
complessiva annua inferiore a 300 Gg/anno
Dal 01.11.05 al 15.12.05
4.4 - Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
di base fitosanitari e di biocidi
Dal 01.11.05 al 15.12.05
4.5 - Impianti che utilizzano un procedimento chimico
o biologico per la fabbricazione di prodotti
farmaceutici di base
Dal 01.09.05 al 31.10.05
4.6 - Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi Dal 01.11.05 al 15.12.05
Gestione dei rifiuti. Allegato I, punto 5
5.1 - Impianti per l’eliminazione o il ricupero di
rifiuti pericolosi della lista di cui all’art. 1, paragrafo
4, della direttiva n. 91/689/CEE quali definiti negli
allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e
R9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva
n. 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975,
concernente l’eliminazione degli oli usati, con capacità
oltre 10 t/gg
Dal 01.04.06 al 30.04.06
5.2 - Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani
quali definiti nella direttiva n. 89/369/CEE del Consiglio,
del 8 giugno 1989, concernente la prevenzione
dell’inquinamento atmosferico provocato dai
nuovi impianti d’incenerimento di rifiuti urbani, e
nella direttiva n. 89/429/CEE del Consiglio, del 21
giugno 1989, concernente la riduzione dell’inquinamento
atmosferico provocato dagli impianti d’incenerimento
dei rifiuti urbani, con una capacità superiore
a 3 t/h
Dal 01.06.06 al 30.06.06
5.3 - Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi
quali definiti nell’allegato II A della direttiva
n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore
a 50 t/gg
Dal 01.05.06 al 31.05.06
5.4 - Discariche che ricevono più di 10 t/gg o con
una capacità totale di oltre 25000 t, ad esclusione
delle discariche per i rifiuti inerti
Dal 01.07.06 al 31.07.06
Altre attività. Allegato I, punto 6
6.1 a - Impianti industriali destinati alla fabbricazione
di pasta per carta a partire dal legno o da
altre materie prime fibrose
Dal 01.03.06 al 31.05.06
6.1 b - Impianti industriali destinati alla fabbricazione
di carta e cartoni con capacità superiore a
20 t/gg
Dal 01.03.06 al 31.05.06
6.2 - Impianti per il pretrattamento (operazioni di
lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la
tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento
supera le 10 t/gg
Dal 01.03.06 al 31.05.06
6.3 - Impianti per la concia delle pelli qualora la
capacità di trattamento superi le 12 t/gg di prodotto
finito
Dal 01.03.06 al 31.05.06
6.4 a - Macelli aventi una capacità di produzione
di carcasse di oltre 50 t/gg
Dal 01.09.05 al 30.09.05
6.4 b - Trattamento e trasformazione destinati alla
fabbricazione di prodotti alimentari a partire:
- da materie prime animali (diverse dal latte)
con capacità di produzione di prodotti finiti di
oltre 75 t/gg
- da materie prime vegetali con capacità di produzione
di prodotti finiti di oltre 300 t/gg (valore
medio su base trimestrale)
Dal 01.10.05 al 31.10.05
6.4 c - Trattamento e trasformazione del latte con
un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t/gg
(valore medio su base annua)
Dal 01.11.5 al 30.11.05
6.5 - Impianti per l’eliminazione o il recupero di
carcasse e di residui animali con capacità di trattamento
di oltre 10 t/gg
Dal 01.07.05 al 31.08.05
6.7 - Impianti per il trattamento di superficie di
materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici,
in particolare per apprettare, stampare,
spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare,
verniciare, pulire o impregnare, con una capacità
di consumo di solvente superiore a 150 Kg/h o a
200 t/anno
Dal 01.02.06 al 31.05.06
6.8 - Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone
duro) o grafite per uso elettrico mediante
combustione o grafitizzazione
Dal 01.02.06 al 31.05.06

___________

(*) Si raccomanda l’invio delle domande entro il termine indicato per ciascun settore/attività, al fine di agevolare lo svolgimento dell’attività istruttoria per settori organici.
__________